Uno psicoanalista in tribunale

30.01.2021




Anni fa una serie di circostanze impreviste mi ha portato a lavorare all'interno del tribunale per i minorenni di Ancona in qualità di esperto o per meglio dire di giudice onorario. Ma è certo che è stato il mio desiderio a far sì che io restassi all'interno di questa istituzione per tanti anni. Il fatto con il desiderio è che si avverte che c'è, spesso a posteriori, ma è difficile dire in che cosa consiste.

Mi sono chiesto spesso in che modo la mia formazione clinica orientata da sempre alla psicoanalisi si addicesse al lavoro del giudice onorario, che si trova a gestire un ruolo inevitabilmente implicato nella valutazione e nella sanzione dei comportamenti.

Prima di poter capire questo mi è stato chiaro che la mia sensibilità era attratta dalle parole e dal loro uso.

All'interno del tribunale per i minorenni vengono impiegati due insiemi di parole. Il linguaggio giuridico, che ha radici antiche ed è figlio di un sapere stratificato nei secoli, che ha una precisione che discende dalla cristallizzazione di principi giuridici e dalla loro applicazione alla realtà; e il linguaggio delle scienze psicologiche e pedagogiche, in cui termini medico-psichiatrici con una gloriosa tradizione si giustappongono a definizioni di origine eterogenea esposte alle più varie influenze/mode sociali: è questa la lingua imperante nel servizi sociali, nei consultori.

L'insegnamento di Lacan ci ricorda in ogni momento che senso di un significante non è insito in sé stesso, ma dipende dall'articolazione con altri significanti, nel momento che un significante rappresenta un soggetto per un altro significante. Analogamente occorre ricordare che nessun significante è neutro, o oggettivo (semmai un significante può oggettivare, ovvero tentare di ridurre il reale vivente a qualcosa di prevedibile e misurabile). Il significante nasconde sempre il padrone, del cui discorso è una emanazione e come tale riflette rapporti di potere, di subordinazione, gradi di libertà, ma anche pre-interpretazioni. Il significante si impone al soggetto e gli dà una forma, che si pone come ideale, disegnando percorsi nelle istituzioni che limitano le possibilità, predefiniscono "bisogni".

Mai come nel campo giuridico conta non tanto l'enunciato, il fatto che si affermi questo o quel diritto della persona, quanto le condizioni reali che rendono quel diritto agibile, effettuale. Così nel diritto minorile il principio cardine che guida tutta l'attività del tribunale è (dovrebbe essere) l'interesse preminente del minore. Ma questa espressione, lasciata volutamente vuota di contenuti, deve trovare continuamente e faticosamente una applicazione nel caso individuale, in una situazione in cui al minore infans non sempre è data la parola e in cui il suo "interesse" potrebbe facilmente soccombere rispetto agli interessi di altre parti (i suoi genitori, i servizi sociali, ecc.). Ed inoltre, come separare, come distinguere l'interesse del bambino da quello delle persone che costituiscono il suo ambiente familiare: come se fosse possibile pensare ad un bambino disgiunto dal suo ambiente, dai suoi legami. Occorre anche rendersi conto che nelle nostre procedure il minore non è sempre e solo vittima passiva dell'azione degli adulti, ma può compiere scelte che vanno riconosciute e se possibile restituite.

La posizione etica che dà senso alla presenza della psicoanalisi in tribunale sta a mio avviso nella possibilità di salvaguardare la soggettività del minore, rispetto all'azione oggettivante che l'apparato simbolico istituzionale inevitabilmente ingenera.

Andrea Iommi